IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113 concernente "Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica"; Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1994)", ed in particolare l'art. 45, relativo agli interventi per l'acquisto ed il trasporto di materiale arboreo in applicazione della citata legge n. 113/1992; Atteso che il medesimo art. 45, al comma 3, dispone che le domande di assegnazione devono essere presentate dai Comuni entro il termine e secondo le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di autonomia; Atteso che l'attuazione della legge n. 113/1992 e' demandata alla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, chiamata a provvedervi per il tramite dei propri uffici periferici, rappresentati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste; Sentito il competente Comitato dipartimentale per il territorio e l'ambiente, che si e' espresso favorevolmente, nella seduta del 28 luglio 1994, sullo schema di regolamento predisposto dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi; Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 3839 dell'8 settembre 1994; Decreta: E' approvato il Regolamento relativo ai termini e alle modalita' per la presentazione, da parte dei Comuni, delle domande di assegnazione previste dall'art. 45 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, avente per oggetto interventi per l'acquisto ed il trasporto di materiale arboreo in attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113, nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 20 ottobre 1994 GUERRA Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1994 Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n. 2, foglio n. 153 _----------- REGOLAMENTO RELATIVO AI TERMINI ED ALLE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE, DA PARTE DEI COMUNI, DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE PREVISTE DALL'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 5, AVENTE PER OGGETTO INTERVENTI PER L'ACQUISTO ED IL TRASPORTO DI MATERIALE ARBOREO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29 GENNAIO 1992, N. 113. Art. 1. 1. Le domande di assegnazione delle essenze arboree devono essere inoltrate dai Comuni, entro il 30 gennaio ed il 30 settembre di ogni anno, all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. 2. In sede di prima applicazione per gli anni 1992, 1993 e 1994 i Comuni che dispongano di aree gia' pronte all'impianto, possono contattare direttamente l'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio per la fornitura del materiale vegetale.