IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
   Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113 concernente "Obbligo per il
Comune  di  residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a
seguito della registrazione anagrafica";
   Vista  la  legge  regionale  28  aprile   1994,   n.   5   recante
"Disposizioni  per  la formazione del bilancio pluriennale ed annuale
della Regione (legge finanziaria 1994)", ed in particolare l'art. 45,
relativo agli interventi per l'acquisto ed il trasporto di  materiale
arboreo in applicazione della citata legge n. 113/1992;
   Atteso che il medesimo art. 45, al comma 3, dispone che le domande
di  assegnazione devono essere presentate dai Comuni entro il termine
e secondo le modalita' stabilite dal  regolamento  di  esecuzione  da
emanarsi ai sensi dell'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Atteso  che l'attuazione della legge n. 113/1992 e' demandata alla
Direzione  regionale  delle  foreste  e  dei   parchi,   chiamata   a
provvedervi   per   il   tramite   dei   propri   uffici  periferici,
rappresentati dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste;
   Sentito  il competente Comitato dipartimentale per il territorio e
l'ambiente, che si e' espresso favorevolmente, nella  seduta  del  28
luglio  1994, sullo schema di regolamento predisposto dalla Direzione
regionale delle foreste e dei parchi;
   Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
   Su conforme deliberazione della Giunta regionale  n.  3839  dell'8
settembre 1994;
 
                              Decreta:
 
   E'  approvato  il Regolamento relativo ai termini e alle modalita'
per  la  presentazione,  da  parte  dei  Comuni,  delle  domande   di
assegnazione  previste  dall'art.  45 della legge regionale 28 aprile
1994, n. 5, avente  per  oggetto  interventi  per  l'acquisto  ed  il
trasporto  di  materiale arboreo in attuazione della legge 29 gennaio
1992, n. 113, nel testo allegato al presente decreto del quale  forma
parte integrante e sostanziale.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   Il presente decreto sara' inviato alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  verra'  pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della
Regione.
    Trieste, 20 ottobre 1994
 
                               GUERRA
 
 Registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1994
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro n.  2,  foglio  n.
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REGOLAMENTO RELATIVO AI TERMINI ED ALLE MODALITA' PER LA
   PRESENTAZIONE,  DA PARTE DEI COMUNI, DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE
   PREVISTE DALL'ART. 45 DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N.  5,
   AVENTE  PER  OGGETTO  INTERVENTI PER L'ACQUISTO ED IL TRASPORTO DI
   MATERIALE ARBOREO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 29  GENNAIO  1992,  N.
   113.
 
                               Art. 1.
 
   1.  Le domande di assegnazione delle essenze arboree devono essere
inoltrate dai Comuni, entro il 30 gennaio ed il 30 settembre di  ogni
anno,  all'Ispettorato  ripartimentale  delle  foreste competente per
territorio.
   2. In sede di prima applicazione per gli anni 1992, 1993 e 1994  i
Comuni  che  dispongano  di  aree  gia'  pronte all'impianto, possono
contattare direttamente l'Ispettorato  ripartimentale  delle  foreste
competente per territorio per la fornitura del materiale vegetale.